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CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15  – «Transizione 5.0», della Missione 7  –  REPowerEU,  e’  istituito  il Piano Transizione 5.0

Data Apertura 01/01/2024 Data Chiusura 31/12/2025

BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.

AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 
  • nella misura del 15 per cento del costo, per  la  quota  di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 
  • nella misura del 5 per cento del costo,  per  la  quota  di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo  di costi ammissibili pari a 50 milioni di  euro  per  anno  per  impresa beneficiaria. 

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto  dei  beni. 

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.  

Rientrano tra i beni  di  cui all’allegato  B  alla  legge  11  dicembre  2016,  n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:  

  • a)  i software, i sistemi, le  piattaforme o  le applicazioni  per l’intelligenza degli  impianti  che  garantiscono  il   monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici  e  dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione  dei  dati  anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); 
  • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 

Nell’ambito dei  progetti  di  innovazione che conseguono  una riduzione dei consumi energetici nelle misure e  alle condizioni  previste dal decreto, sono inoltre agevolabili: 

  • a)  gli investimenti  in  beni   materiali  nuovi  strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energiada fonti  rinnovabili  destinata  all’autoconsumo,  a  eccezione   delle biomasse, compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento  all’autoproduzione  e all’autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181.  Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120  per  cento  e  140  per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione  rilasciata  dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle  lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;  
  • b) le  spese  per   la  formazione  del  personale   previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all’acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano  erogate da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’ ivi stabilite. 

OBBLIGO DI CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE

Le imprese sono tenute a presetare un progetto di investimento certificato che preveda dei valori presunti di incentivo che non si potranno più correggere al rialzo ma solo al ribasso. Una volta presentata la comunicazione ex ante, il GSE dà conferma e blocca l’intera somma richiesta, se disponibile. Le aziende però non hanno un termine entro il quale effettuare gli investimenti o dichiarare la loro riduzione o addirittura la rinuncia.

Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio.

CONTROLLI E VERIFICHE

Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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