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Credito d'Imposta per Beni Strumentali

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, si prospetta il seguente scenario.

Per quanto riguarda i Beni Strumentali MATERIALI 4.0 (allegato A annesso alla L. 232/2016):


Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022 su prenotazione al 31.12.2021, credito d’imposta del 50% entro 2,5 milioni di euro, del 30% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (comma 1056 dell’articolo 1, L. 178/2020, che resta invariato);
Investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, credito d’imposta del 40% entro 2,5 milioni di euro, del 20% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020, che resta invariato);
Investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d’imposta del 20% entro 2,5 milioni di euro, del 10% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 5% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (nuovo comma 1057-bis dell’articolo 1, L. 178/2020).

Per quanto riguarda i Beni Strumentali IMMATERIALI 4.0 (allegato B annesso alla L. 232/2016):
Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero entro il 30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023, credito d’imposta del 20% entro 1 milione di euro (comma 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020, modificato con proroga di un anno dal DDL di Bilancio 2022);
Investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero entro il 30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024, credito d’imposta del 15% entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-bis dell’articolo 1, L. 178/2020);
Investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d’imposta del 10% entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-ter dell’articolo 1, L. 178/2020).

Permane l’agevolazione, per la durata della proroga, sui costi per servizi di utilizzo di beni immateriali inclusi nell’allegato B tramite soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza sull’anno di riferimento.

Il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali ordinari non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232-2016) è al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e un milione per i beni immateriali. Per i beni funzionali allo smart working, invece, l'aliquota è al 15%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) non 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.