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INCENTIVI AGRIVOLTAICO

Il decreto del MASE definisce impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:

  1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
  2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;

Lo stesso decreto definisce poi come sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area.

Data Apertura   04/06/2024 Data Chiusura 02/09/2024

Dotazione Finanziaria: € 1.098.992.051

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:

  • a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
  • b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

AGEVOLAZIONE

  • contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% dei costi ammissibili
  • tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete.

INTERVENTI AMMESSI

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

  1. a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  2. b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  3. c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
  4. d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
  5. e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  6. f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
  7. g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all’Allegato 1, le seguenti
tipologie di spese:

  1. a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter struttureper il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
  2. b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. c) attrezzature per il sistema di monitoraggioprevisto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativifunzionali alla gestione dell’impianto;
  4. d) connessione alla rete elettrica nazionale;
  5. e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  6. f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  7. g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  8. h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  9. i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
  10. l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

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