Nuovo Piano Industria 5.0

INDUSTRIA 5.0

IL PIANO DI TRANSIZIONE PER IL FUTURO DELLE IMPRESE

Il Decreto legge che regola il nuovo Piano Transizione 5.0, parte integrante delle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), è costituito da 21 commi, sottolineando la complessità della normativa.

Approvato il 26 febbraio dal Governo, il decreto sarà operativo dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, seguito dalla necessaria conversione in legge entro 60 giorni. La piena attuazione richiederà l’emanazione di un decreto attuativo, previsto entro marzo.

BENEFICIARI

Il piano è destinato a tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale, all’interno di progetti innovativi finalizzati a ridurre i consumi energetici.

Non vi sono restrizioni per forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o con sanzioni interdittive, richiedendo inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e dei contributi previdenziali.

BENI STRUMENTALI INCENTIVATI

Per accedere agli incentivi, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • Effettuare investimenti in beni strumentali materiali e immateriali indicati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0.
  • Questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Inserire i beni in un progetto di innovazione che comporti una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o al 5% dei consumi energetici dei processi interessati.

L’allegato B, dedicato ai software, è ampliato, includendo software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che monitorano i consumi energetici e l’energia autoprodotta, introducendo meccanismi di efficienza energetica. Se un investimento in beni 4.0 genera risparmio energetico, si applicano le norme del Piano Transizione 5.0 in termini di tempistiche e modalità di fruizione dell’incentivo.

Il Piano Transizione 4.0 rimane valido per investimenti che non generano risparmio o generano risparmio al di sotto delle soglie minime previste dal Transizione 5.0.

PANNELLI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO

L’accordo stipulato con l’Unione Europea lo scorso agosto, oltre a contemplare una linea dedicata ai beni strumentali, prevede anche due linee specifiche destinate ai sistemi di autoproduzione e autoconsumo di energia, nonché alla formazione.

In dettaglio, i 6,3 miliardi di euro sono distribuiti nel seguente modo:

  • 3.780 milioni per i beni strumentali
  • 1.890 milioni per l’autoconsumo e l’autoproduzione
  • 630 milioni per la formazione

È importante notare che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni (3.118.500 milioni per ciascun anno), oltre ai 63.000.000 milioni destinati al Mimit per la realizzazione della piattaforma. Questo approccio è stato probabilmente concepito per evitare l’esaurimento completo del plafond nel primo anno, consentendo così spazio anche a coloro che intendono investire nel 2025.

Per quanto riguarda l’autoconsumo e l’autoproduzione, è essenziale che tali investimenti siano parte integrante di un progetto di innovazione che includa l’acquisto di beni strumentali, come descritto nel paragrafo precedente. Se tali progetti superano i 40.000 euro, è possibile ottenere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali destinati all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Relativamente ai moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai pannelli prodotti nei paesi membri dell’Unione Europea con un’efficienza di almeno il 21,5%. Inoltre, è prevista una maggiorazione del 120% e 140% rispettivamente per i moduli con maggiore efficienza, come definito nel Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181). Questo si traduce in un incentivo potenziale fino al 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà esclusivamente alla parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

FORMAZIONE

Per quanto concerne i costi legati alla formazione del personale, sono considerate ammissibili se soddisfano i seguenti criteri:

  • Sono orientate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
  • Rientrano nel limite massimo del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali.
  • Non superano la cifra massima di 300.000 euro.

È fondamentale notare che tali spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni, i quali saranno identificati tramite decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

ALIQUOTE

Le aliquote di base del credito d’imposta, quando l’investimento si traduce in una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva ubicata nel territorio nazionale, oppure, in alternativa, una riduzione di almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono le seguenti:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta, in caso l’investimento porti a una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono le seguenti:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l’investimento conduca a una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva situata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

Il testo normativo spiega il procedimento per calcolare la riduzione dei consumi energetici, indicando che è necessario:

  • Ricalcolare proporzionalmente i consumi su base annuale.
  • Far riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti.
  • Calcolare il risparmio sui consumi “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Al fine di non escludere le imprese di nuova costituzione dall’incentivo, la norma prevede che, in questo caso, il risparmio energetico conseguito debba essere calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17”. In pratica, il decreto attuativo fornirà valori medi di riferimento per diversi scenari, in base ai quali sarà possibile parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

ONERI DOCUMENTALI

Le imprese sono tenute a fornire, sia prima (ex ante) che dopo (ex post) aver effettuato l’investimento, i seguenti documenti:

  • Una certificazione ex ante.
  • Una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
  • Una certificazione ex post.
  • Una comunicazione ex post al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le due “comunicazioni”, il cui contenuto sarà dettagliato nel futuro decreto attuativo, saranno utilizzate dal Ministero per monitorare e registrare l’utilizzo delle risorse prenotate.

Infine, sarà necessaria un’ulteriore certificazione a cura del revisore dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, è prevista la possibilità di aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto finanziario di questa ulteriore spesa.

CERTIFICAZIONI

Le due certificazioni dovranno essere emesse da un valutatore indipendente, la cui lista sarà stabilita dal futuro decreto attuativo. Tali certificazioni riguardano rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.

La certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti nei beni indicati al comma 4, che includono beni materiali e immateriali, escludendo la parte relativa all’autoproduzione e autoconsumo.

D’altra parte, la certificazione ex post deve attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

È importante notare che l’interconnessione deve essere parte integrante di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni. Non sarà sufficiente l’autodichiarazione per investimenti al di sotto dei 300.000 euro, come previsto nel piano Transizione 4.0.

Una piacevole sorpresa riguarda la possibilità, riservata solo alle piccole e medie imprese, di poter includere nel credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione, fino a un massimo di 10.000 euro.

COME FRUIRE DELL'INCENTICO E TEMPISTICHE

Il credito d’imposta si utilizza tramite compensazione con F24 presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ma non può essere ceduto o trasferito. La fruizione deve iniziare entro il 31 dicembre 2025, e l’investimento deve essere conservato per almeno 5 anni.

La fruizione non è automatica, e il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione prima della comunicazione ai beneficiari. L’incentivo può essere utilizzato in cinque rate annuali di pari importo se non è possibile scaricarlo completamente entro il 31 dicembre 2025.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

C’è un motivo urgente per agire prontamente: le risorse sono limitate e il Ministero attiverà un contatore, simile a quello della Sabatini, ad esempio. Alla fine delle risorse disponibili, è probabile che si proceda alla chiusura.

L’utilizzo dell’incentivo non avviene automaticamente. La normativa stabilisce che “il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione”.

Quindi, un “provvedimento di concessione” sarà cruciale per garantire al Governo che le risorse disponibili non vengano esaurite.

Una nota positiva importante è che, sebbene sia essenziale utilizzare il primo F24 entro il 31/12/2025, nel caso in cui non si abbia abbastanza spazio per utilizzare l’intero credito d’imposta maturato, è possibile farlo in cinque rate annuali di pari importo.

MECCANISMO DEL RECAPTURE

Anche nel contesto del Transizione 5.0 è applicato il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati vengono ceduti a terzi, destinati a scopi estranei all’esercizio dell’impresa o diretti a strutture produttive diverse da quelle che hanno generato il diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nei casi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del completamento degli investimenti, il credito d’imposta è proporzionalmente ridotto, escludendo dal calcolo iniziale il relativo costo”.

ONERI DOCUMENTALI E CONTROLLI

Come evidenziato, chi desidera usufruire dell’incentivo dovrà affrontare alcuni oneri, a partire dalle due comunicazioni e certificazioni richieste.

Vi sono inoltre oneri documentali da considerare. È essenziale conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono esplicitamente riferirsi alle disposizioni dell’articolo specifico di questo decreto (e successivamente della legge di conversione).

Sarà necessaria una certificazione apposita rilasciata dal soggetto responsabile della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Per quanto riguarda i controlli, non è completamente chiaro il meccanismo. Nonostante le due certificazioni di soggetti terzi, il testo specifica che il Ministero delle imprese e del made in Italy verificherà “le condizioni di spettanza del contributo, sotto forma di credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina, anche sulla base degli eventuali elementi di specifica competenza forniti dall’Agenzia delle entrate”.

In caso di accertamento, sarà il Ministero a procedere al recupero dell’importo correlato, maggiorato di interessi e sanzioni.

COMULABILITÀ

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che riguardano gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto. Non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

PROSSIMO DECRETO ATTUATIVO

Il Ministro delle imprese e del made in Italy emetterà, in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Questo decreto dettaglierà le modalità di presentazione delle comunicazioni e certificazioni, gli aspetti legati al risparmio energetico, e altri dettagli assenti nel decreto-legge.

In conclusione, il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’opportunità senza precedenti per le imprese italiane, collocandosi al centro di una trasformazione economica e industriale volta a garantire un futuro prospero e sostenibile per tutti.

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